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La sospensione feriale nasce dalla necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati

Hanno ridotto la sospensione feriale da 46 a 26 giorni (dal 6 al 31 agosto di ogni anno – art. 16, comma 1 del DL 132/14, ma dal 2015 – comma 3).
Sembra si siano lamentati i magistrati, mentre gli avvocati pare non abbiano commentato. In realtà avrebbero dovuto dolersi, almeno stando a sentire la Corte Costituzionale.
L’istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali. Tale scopo va, tuttavia, perseguito senza ledere interessi “preminenti”, nei limiti, cioè, della gerarchia dei beni e valori giuridicamente tutelati; per queste ragioni, come ha sottolineato la sentenza di questa Corte n. 130 del 1974, il legislatore del 1969, come già quello del 1965, non potendo sacrificare allo scopo dell’istituto in discussione “le situazioni che avrebbero più gravemente inciso nella sfera dei termini di diritto sostanziale, ha circoscritto l’istituto ai soli termini processuali”, oltre a prevedere le “eccezioni” di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 742 del 1969. L’esigenza di non perseguire “in modo totalitario e incondizionato” lo scopo di concedere agli avvocati e procuratori legali (ed anche alle parti) il necessario riposo feriale ha condotto il legislatore alla “limitazione” qui in discussione e, cioè, alla previsione della sospensione dei soli termini processuali. La categoria “termini processuali” è servita, pertanto, al legislatore per non arrecare pregiudizi, ingiustificati ed “ulteriori”, rispetto a quelli “indispensabili” per il raggiungimento del necessario “riposo feriale”. (SENTENZA 22 MAGGIO 1987-13 LUGLIO 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE)

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