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La solitudine dei duplicati del pst

In Italia quando decidono di fare una riforma, la fanno bene.

Ovvio che scherzo, non vi allarmate.

Prendete il PCT, ovvero il “Processo Civile Telematico”: già il nome è sbagliato. Doveva essere indicato come “Processo Civile con Modalità Telematica”. Altrimenti prima di questa riforma (epocale), in che cosa operavamo ? nel “Processo Civile Stilografico” ?

Prendete ora la più recente riforma nella riforma del PCT. Il DUPLICATO!

Tutti preoccupati a trovare la formula più adatta, con i richiami normativi lunghissimi, anche riportati su (costosi) timbri personalizzati, per attestare la conformità degli atti estratti dal web, e poi ? lavoro vanificato nello scorso fine settimana del 28/29 marzo con l’aggiornamento del “pst.giustizia”. Il ministero della Giustizia, infatti, nel proprio sito (pirata ?) ha introdotto un’opzione che consente di poter scaricare il “duplicato informatico”, ovverosia un vero e proprio originale e non una semplice copia informatica.

Differenza non da poco se poi quel provvedimento scaricato si intende notificare ad altre parti.

Da giovani praticanti si tremava all’idea di arrivare allo studio con la copia per la notifica priva dei timbri di congiunzione, della firma del cancelliere sull’originale o di quella sulla copia per notifica: voleva dire tornare nuovamente in Tribunale, fare altra fila etc.

Oggi non è più così. Gli atti ce li scarichiamo dal web. Bene! Ma quali atti ?

Oggi motivo di dubbio sono le coccardine in basso a destra e la scritta in blu in alto con indicazione del cronologico e degli altri dati del provvedimento. Ci devono stare, oppure no ?

Bè, ci dovranno stare… forse (nel dubbio è meglio che una cosa ci sia rispetto all’ipotesi che possa mancare).

Allora fate una verifica.

Prendete il pc, entrate con la vostra chiavetta nel “pst.giustizia”, scegliete un provvedimento da scaricare dei vostri fascicoli informatici e cliccate sul [+] di lato: si aprirà una finestra con la scelta se scaricare il file come “duplicato” (opzione predefinita, default direbbero gli informatici), ovvero una “copia informatica” e la relativa “impronta” (ma attenzione, elaborata non con l’algoritmo “SHA256”, ma con “MD5” ritenuto dagli esperti già vecchio).

Ebbene, non c’è la coccardina, e manca anche la scritta in blu in alto con il numero del cronologico. Ma è un DUPLICATO! Non c’è dubbio. Ce lo dice il Ministero.

“Ancora con questa coccardina”. Già vi sento mormorare. Per carità, a me non interessa. Sono anch’io convinto che se l’atto è un duplicato e se è stato estratto dal fascicolo informatico non è necessario che venga visualizzata quell’immagine (convenzionale) che nulla ha a che fare con la sottoscrizione digitale effettuata dal Giudice.

Firma del Giudice che peraltro non posso verificare giacché invisibile ai programmi di verifica (il mio è Dike).

Se vado ora su “accessogiustizia”, detto anche “Quadra” di Lextel (programma privato convenzionato con il mio Ordine forense, che per qualche incomprensibile motivo funziona bene anche quando il sito ufficiale del MinGiustizia è fermo) noterete che il medesimo fascicolo informatico da voi prima scelto con il sito del Ministero avrà anche quello il documento che avete già scaricato con l’altro accesso, ma non vi darà l’opzione (quella del pst con il [+]) ma una immagine posta di lato al provvedimento. Cliccandoci sopra, quindi scaricando il file, si salverà il provvedimento sul locale e, per magia, comparirà sia la coccardina e la scritta blu in alto con il cronologico e gli altri dati.

Ma allora il dubbio è lecito: quale dei due file notifico ?

Potrò scegliere Il file estratto dal “pst” del Ministero, provvedimento che è indicato come “duplicato” ma che non ha segni distintivi (coccardina e scritta in blu). Oppure notifico lo stesso file scaricato però da “accessogiustizia”, provvedimento però (a questo punto) in copia conforme per il quale non si ha l’impronta di riferimento, recuperabile con diversi programmi privati esterni.

Ad oggi è così. Ma non è detto che le cose non possono cambiare. In peggio, si intende.

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Hash e impronte, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza

“Hash e impronte, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza”

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Conservazione sostitutiva e documenti fiscali: le nuove regole

Conservazione sostitutiva e documenti fiscali: le nuove regole

Dopo dieci anni, decade il più vecchio dei decreti sulla conservazione dei documenti elettronici. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF del 17 giugno 2014, è stato abrogato il precedente decreto del 23 gennaio 2004. Ci sono quindi nuove regole da rispettare per la conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini fiscali; nuove regole che – fortunatamente – semplificano e razionalizzano gli adempimenti.

TERMINI PER LA CONSERVAZIONE

La novità principale riguarda le tempistiche con cui le fatture, attive e passive, devono essere inviate al sistema di conservazione. Con le precedenti norme, il termine era molto rigido: entro 15 giorni dall’emissione o ricezione del documento. Forse per una generale sfiducia verso tutto ciò che è digitale, il legislatore imponeva, per avere garanzia sulla staticità ed immodificabilità dei documenti privi di supporto cartaceo (ma siamo sicuri che chi stampa le fatture su carta, anche a distanza di settimane…

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La sospensione feriale nasce dalla necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati

Hanno ridotto la sospensione feriale da 46 a 26 giorni (dal 6 al 31 agosto di ogni anno – art. 16, comma 1 del DL 132/14, ma dal 2015 – comma 3).
Sembra si siano lamentati i magistrati, mentre gli avvocati pare non abbiano commentato. In realtà avrebbero dovuto dolersi, almeno stando a sentire la Corte Costituzionale.
L’istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali. Tale scopo va, tuttavia, perseguito senza ledere interessi “preminenti”, nei limiti, cioè, della gerarchia dei beni e valori giuridicamente tutelati; per queste ragioni, come ha sottolineato la sentenza di questa Corte n. 130 del 1974, il legislatore del 1969, come già quello del 1965, non potendo sacrificare allo scopo dell’istituto in discussione “le situazioni che avrebbero più gravemente inciso nella sfera dei termini di diritto sostanziale, ha circoscritto l’istituto ai soli termini processuali”, oltre a prevedere le “eccezioni” di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 742 del 1969. L’esigenza di non perseguire “in modo totalitario e incondizionato” lo scopo di concedere agli avvocati e procuratori legali (ed anche alle parti) il necessario riposo feriale ha condotto il legislatore alla “limitazione” qui in discussione e, cioè, alla previsione della sospensione dei soli termini processuali. La categoria “termini processuali” è servita, pertanto, al legislatore per non arrecare pregiudizi, ingiustificati ed “ulteriori”, rispetto a quelli “indispensabili” per il raggiungimento del necessario “riposo feriale”. (SENTENZA 22 MAGGIO 1987-13 LUGLIO 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE)

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D.L. 90/2014 (GU 144/14)

Finalmente è arrivato il tanto sospirato decreto o (deCretino) che, tra l’altro, rinvia con gradualità l’obbligo del deposito telematico e in generale della gestione telematica del processo.

L’analisi sul provvedimento dedicato al PCT lo lascio volentieri ai Colleghi più “Telematici” (e di sicuro più esperti) di me in materia, i quali già tanto hanno scritto e tanto scriveranno sul tema. Sull’argomento mi limito ad apprezzare l’attribuzione del potere di autentica a favore, tra l’altro, degli avvocati (art. 52, co. 1 lett. a). Autentica che riguarda tutti gli atti processuali del PCT, ad esclusione dei provvedimenti “che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice“: tra questi non dovrebbero rientrare le ordinanze di assegnazione di somme di denaro, ove il GE “assegna” le somme e non “autorizza il prelievo”. 

Detto ciò, vorrei evidenziare alcuni aspetti introdotti dal D.L. 90/14 che, giocoforza, vengono rilegati in secondo piano a favore della dirompente introduzione “spacchettata” del PCT.

Inizio con l'”Ufficio del processo”. Dopo le sezioni stralcio e i GOA, riemerge la tecnica dell’ufficio alternativo, quello in fondo al corridoio, seminascosto, con esclusiva competenza per l’arretrato civile, in cui giovani tirocinanti, GOT e “il personale di cancelleria” garantiranno sicuramente la migliore giustizia possibile.

Tralascio l’aumento del contributo unificato (ma se il PCT serve soprattutto ad abbassare i costi del personale, e quindi della giustizia, perché il C.U. aumenta ?), visto che è risaputo che ogni occasione normativa è buona per introdurre l’aumento di turno; passerei invece alle notifiche PEC ex L. 53/94, svincolate dall’autorizzazione del COA di appartenenza e (quindi) dall’obbligo di acquisto del (superfluo, per le notifiche telematiche) registro delle notifiche in proprio, con buona pace di Buffetti.

Vorrei tediarvi (e tediarmi) con la questione del prepensionamento dei magistrati, ma apparirei troppo di parte (ma non indovinerete mai quale), lanciando un dubbio: un Prof. universitario di diritto, ad un recente convegno, si lamentava che, al massimo, avrebbe guadagnato una frazione di quello che guadagnano suoi colleghi magistrati. Ciò in virtù di una norma (che ancora non riesco a trovare) che garantirebbe ai giudici, professori universitari, di guadagnare fino a 4 volte tanto rispetto ai pari grado non togati. Sarà vero ? Mi devo documentare. Sta di fatto che non se parla assolutamente. E la cosa mi insospettisce.

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Cassa Forense: il nuovo regolamento che non piace a nessuno

No, non piace.
Non piace perché sembra finalizzato a rastrellare denaro con la scusa di obbligare a far fare veramente l’avvocato a chi (ad oggi) è solo iscritto all’albo.
Non piace perché favorirebbe l’avvocato, che fino a quel momento non si è mai iscritto alla cassa, garantendogli un trattamento di favore (rispetto a chi ha sempre pagato contributi) per almeno 8 anni.
Non piace perché il trattamento di favore è concreto, ma poi controproducente giacché consentirebbe di vedersi riconosciuto non l’intero anno ai fini previdenziali, ma soltanto sei mesi, per giungere poi ad una miseria di pensione alla conclusione della carriera che, per sommi capi, il 40enne mai iscritto di oggi dovrebbe raggiungere alla veneranda età di 80 anni o poco più.
Non piace a chi ha memoria del furto perpetrato dai cari Colleghi anziani, molti dei quali fino a 50, col vergognoso metodo retributivo, versavano poco o nulla, per poi essere premiati dei migliori 10 degli ultimi 15 anni, portandosi in tasca pensioni esorbitanti rispetto a quanto in concreto versato.
Non piace. No, non mi piace.

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Toga sì, toga no. Ma non scelgono gli avvocati

Sono più di 10 anni che, tra le diverse Autorità Giudiziarie, presenzio anche in Corte d’Appello, sezione Lavoro, a Roma.
In C.d.A. le udienze erano veramente lunghe, delle udienze fiume. Quasi 300 cause al giorno, con inizio alle 9:30 (se non più tardi) per finire ben oltre le 17:00.
E in tutti questi anni non è mai servita la toga (la stessa che, in quella stessa sede, mi misi per la prima volta tanti anni fa per recitare il giuramento di fronte al Presidente di turno; impegno che oggi, a seguito della riforma della legge professionale, si pronuncia al C.O.A. di riferimento).
La ragione appariva evidente.
Con tutte quella cause nel ruolo, doversi soffermare per pretendere che l’avvocato (magari sostituto del dominus) si infilasse la toga, o la chiedesse al collega vicino, o addirittura, se sprovvisti i colleghi, andasse ad “affittarla” al vicino Tribunale penale (€ 3,00) o alla C.d.A. Civile (€ 5,00), avrebbe compromesso la durata dell’intera udienza. I Giudici della Corte non lo potevano permettere. L’eventuale ritardo si sarebbe riverberato sul loro lavoro.
La dignità (se così la vogliamo mettere) dell’avvocato nell’indossare la toga si sviliva di fronte all’interesse personale di coloro nei cui confronti (anche per rispetto) quello stesso indumento doveva essere indossato.
Oggi qualcosa è cambiato.
La Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro, “ricorda” agli avvocati che DEVONO indossare la toga.
Ottimo. Perché però questa radicale inversione di tendenza ?
I motivi dovremmo chiederli ai Giudici, e li possiamo solo ipotizzare. Magari sbagliando.
Anche a pensar male qualche volta ci si indovina.
Se fino alle recenti riforme (filtro in appello, inappellabilità di specifiche cause, aumenti dei C.U. in appello etc) i ruoli erano pieni fino all’inverosimile, oggi notiamo che le udienze non finiscono più alle 17:00, ma molto prima. Ogni collegio (a Roma sono addirittura 5) ha meno lavoro e, forse, può oggi pretendere quella formalità fino a ieri messa volutamente in secondo piano.
Noi avvocati siamo orgogliosi di poter indossare nuovamente la toga.
Mi pongo allora questo quesito: prima del decreto del Presidente della Corte d’Appello che ci ricorda oggi di dover indossare la toga, agli avvocati era vietato indossarla ?

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Inibitoria concessa su reclamo al provvedimento del Giudice Tutelare

Eccezionale provvedimento del Tribunale di Roma.

La 1^ sezione civile, sul reclamo proposto contro il provvedimento del G.T., ha accolto l’inibitoria proposta.

Il Tribunale, in composizione collegiale, ha disposto infatti che “in via interinale l’amministrata non sia spostata dall’attuale struttura che la ospita“. 

Il fatto. Il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma aveva deciso la sostituzione dell’ADS (amministratore di sostegno). Il nuovo amministratore aveva già provveduto ad attivarsi per spostare l’amministrata, ricoverata presso una RSA, fuori Roma, nella propria residenza. La Struttura sanitaria, altamente specializzata, non potendosi inizialmente rifiutare di assecondare l’ipotesi di trasferimento poiché programmata con l’intervento di autoambulanza e di medico a bordo, ha potuto respingere, all’ultimo momento, la pretesa a seguito dell’inibitoria concessa, immediatamente inviata al direttore della RSA.

Ad oggi non era mai stata accolta l’inibitoria avverso un provvedimento del Giudice Tutelare. Così ci fanno sapere dalla 1^ sezione civile del Tribunale di Roma.

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Assicurazione obbligatoria per gli Avvocati.

L’art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilisce che “1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore sterno occasionale. 3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine. 4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF”.

La norma predetta si sovrappone, con il carattere della specialità, a quella di cui all’art. 3, comma 5, lett. e), del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148, avente sempre ad oggetto la assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e riferita ai professionisti iscritti ad un Ordine Professionale, la cui entrata in vigore è fissata alla data del 13 agosto 2013.
In considerazione del superamento di tale norma dalla lex specialis posta dal richiamato art. 12, deve ritenersi che – per quel che attiene alla entrata in vigore dell’obbligo assicurativo – sia necessario farsi riferimento esclusivamente a tale ultima disposizione, onde l’obbligo in questione dovrà essere osservato allorquando il Ministro della Giustizia avrà emanato il decreto di cui al comma 5.

Tutti sanno che gli avvocati ad oggi non sono tenuti ad avvalersi di una assicurazione professionale. Tutti meno le compagnie assicurative, che inondano le e-mail di proposta a seguito dell’obbligatorietà.

Il CNF sta ancora studiando la soluzione assicurativa migliore per la categoria forense.
Sta ipotizzando, ad esempio, di porre una franchigia di € 1000,00. La cosa mi fa sorridere.

Per un decreto ingiuntivo, di fronte al GdP, liquidano oggi addirittura € 50,00. La liquidazione media in Tribunale, quando non compensano le spese, è di € 2000,00. Come è possibile, quindi, porre una franchigia di tale importo a fronte di quel guadagno ?
È come se l’avvocato riuscisse a sbagliare (e ad essere tenuto ad una responsabilità professionale) per importi pari ai proventi giudizialmente statuiti. Un avvocato, se sbaglia (e sicuramente sbaglia prima o poi: “l’avvocato migliore è quello che sbaglia di meno” si sa), lo farà più spesso per le piccole cose, mentre le situazioni più plateali si conteranno sulla punta delle dita.

Forse allora conviene togliere del tutto la franchigia giacché, se dovesse capitare il grave infortunio professionale, l’avvocato non starebbe chiaramente a guardare la franchigia. Sarebbe compromessa l’intera vicenda, l’intera causa. Il cui valore, mediamente, è ben superiore a € 1000,00 (nella “vecchia” tariffa forense lo scaglione più frequente era quello di € 5.000-25.000).

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Il saluto di un Giudice agli avvocati

Sono stato molto felice oggi, nell’attesa di celebrare l’udienza alla XII sezione (meglio, nell’attesa della controparte costituitasi all’ultimo secondo disponibile), di leggere il saluto di un Giudice rivolto agli avvocati che per anni hanno avuto la fortuna -aggiungo io- di averlo come magistrato in quella sezione.

Segnala il Giudice, tra l’altro, il dispiacere di dover essere costretto a cambiare materia dopo la decennale esperienza maturata. Ed è così: quando ormai sei perfettamente inserito in meccanismo che funziona, sei costretto a lasciare, devi cambiare. E vanifichi quel bagaglio di rapporti umani e professionali fin lì acquisito.

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