Archivi del giorno: 12 novembre 2013

Assicurazione obbligatoria per gli Avvocati.

L’art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilisce che “1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore sterno occasionale. 3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine. 4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF”.

La norma predetta si sovrappone, con il carattere della specialità, a quella di cui all’art. 3, comma 5, lett. e), del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148, avente sempre ad oggetto la assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e riferita ai professionisti iscritti ad un Ordine Professionale, la cui entrata in vigore è fissata alla data del 13 agosto 2013.
In considerazione del superamento di tale norma dalla lex specialis posta dal richiamato art. 12, deve ritenersi che – per quel che attiene alla entrata in vigore dell’obbligo assicurativo – sia necessario farsi riferimento esclusivamente a tale ultima disposizione, onde l’obbligo in questione dovrà essere osservato allorquando il Ministro della Giustizia avrà emanato il decreto di cui al comma 5.

Tutti sanno che gli avvocati ad oggi non sono tenuti ad avvalersi di una assicurazione professionale. Tutti meno le compagnie assicurative, che inondano le e-mail di proposta a seguito dell’obbligatorietà.

Il CNF sta ancora studiando la soluzione assicurativa migliore per la categoria forense.
Sta ipotizzando, ad esempio, di porre una franchigia di € 1000,00. La cosa mi fa sorridere.

Per un decreto ingiuntivo, di fronte al GdP, liquidano oggi addirittura € 50,00. La liquidazione media in Tribunale, quando non compensano le spese, è di € 2000,00. Come è possibile, quindi, porre una franchigia di tale importo a fronte di quel guadagno ?
È come se l’avvocato riuscisse a sbagliare (e ad essere tenuto ad una responsabilità professionale) per importi pari ai proventi giudizialmente statuiti. Un avvocato, se sbaglia (e sicuramente sbaglia prima o poi: “l’avvocato migliore è quello che sbaglia di meno” si sa), lo farà più spesso per le piccole cose, mentre le situazioni più plateali si conteranno sulla punta delle dita.

Forse allora conviene togliere del tutto la franchigia giacché, se dovesse capitare il grave infortunio professionale, l’avvocato non starebbe chiaramente a guardare la franchigia. Sarebbe compromessa l’intera vicenda, l’intera causa. Il cui valore, mediamente, è ben superiore a € 1000,00 (nella “vecchia” tariffa forense lo scaglione più frequente era quello di € 5.000-25.000).

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