La categoria forense

Gli Avvocati, in vista e per il fatto dell’esercizio della professione, si trovano in una posizione che ha aspetti di peculiarità che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d’opera intellettuale, ed è certamente diversa rispetto a quella di tutti gli altri cittadini.
L’Avvocato deve aver superato esami di Stato, avere i necessari requisiti per poter essere iscritti agli albi e poter esercitare la professione, deve essere tenuto ad osservare nello svolgimento dell’attività anche norme non scritte oltre a quelle deontologiche sottostando, quindi, al controllo del Consiglio dell’Ordine competente.
Condizioni, limiti e limitazioni che risultano posti a tutela dell’interesse di tutti i cittadini ed in particolare di quelli che agli Avvocati si rivolgono per la difesa e rappresentanza in sede giudiziale o nella materia stragiudiziale.
Tutto ciò deve suggerire alla classe forense di ricompattarsi e perseguire, nel reciproco rispetto degno di chi condivide oneri e onori della Nostra professione, le finalità cristallizzate a livello Costituzionale.

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