Sulla riforma della giustizia il @pdnetwork è un “sepolcro imbiancato”

Se un ipocrita, alla falsità, aggiunge l’ostentazione di un’esagerata integrità, si comporta come gli scribi e i farisei che Cristo paragonò ai sepolcri imbiancati, riferendosi all’usanza di rendere visibili le tombe, imbiancandole perché nessuno le toccasse, rendendosi impuro.

Sul tema della riforma della giustizia, leggendo il programma del Partito Democratico, l’analogia a questa locuzione emerge subito tanto da imporne la dovuta critica apofatica.

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I dieci punti, a livello numerico, sono pari a quelli di Forza Italia e sono quasi il doppio di quelli del M5S. Infatti occorre anzitutto impressionare l’elettore, poi non si può essere numericamente da meno del centro-destra ed è opportuno doppiare gli antagonisti per antonomasia, ossia i grillini. Invero i dieci punti del PD sono in realtà solo quattro (vedi infra A-, B-, C- e D-).

A leggere bene i singoli punti del programma capiamo che questa prima ipocrisia si limita solo a dare l’abbrivio a ben altre inarrestabili ipocrisie. Vediamo allora tutti i punti.

  1. Riordino del CSM;
  2. Regime disciplinare unico per tutte le magistrature;
  3. Accesso alla magistratura;
  4. Estensione ADR;
  5. Più conciliazioni davanti al giudice;
  6. Attuare riforma del processo penale;
  7. Riti alternativi più convenienti;
  8. Digitalizzazione penale;
  9. Attuare riforma carceri;
  10. Lotta alle mafie.

A- Anzitutto i primi tre punti si possono ricondurre a uno solo e svelano ben altro: ossia l’apparente tentativo della sinistra di smarcarsi dalla denunciata simbiosi con la magistratura.

Dalle “toghe rosse” anni ’70, alle dozzine di processi contro il competitor Berlusconi, siamo tutti cresciuti in questi anni con l’idea che la sinistra sia andata a braccetto con la magistratura: ora però anche solo l’idea di questo gemellaggio non ripaga più sotto elezioni.

Da qui l’urgenza di porre, prima di ogni altro intervento risolutore dei mali del processo, e addirittura nei primi tre posti del programma sulla giustizia, quello che sembra essere un sonoro attacco ai giudici. Ma, a prescindere se sia o meno giusto, sarà vero ?

Be’, il “Riordino del CSM” appare più come una minaccia politica, benché generica, che una proposta utile. Il “Regime disciplinare unico per tutte le magistrature” potrebbe essere letto, vista la genericità, come un messaggio all’elettore della scelta di una stretta verso i giudici che sbagliano nel processo. Sicuramente così non è, anche perché altrimenti l’averebbero scritto. Infine il generico “Accesso alla magistratura” potrebbe essere letto come messaggio forte di una curata selezione dei candidati ad essere giudici: possiamo solo ipotizzarlo perché, ipocritamente, non viene detto.

Veicolare una riforma della giustizia, dall’alto della supposta e dichiarata integrità, fingendo di attaccare la magistratura, smaschera l’ignoranza e l’ipocrisia di chi propone detta riforma.

La giustizia in realtà è composita. Vi sono le regole del processo, le regole sostanziali e le regole di chi interpreta queste ultime nel processo. Puntare con decisione e in negativo sulla magistratura con i primi tre -pseudo- punti del programma ne chiarisce la portata monca e miope.

Oltretutto chi interpreta quelle regole nel processo non sono solo i giudici, se è vero quanto detto in un saggio scritto dal presidente emerito della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, sul tema dell’indipendenza della magistratura. Si legge infatti, tra l’altro, che “La condivisione della missione di giustizia e della cultura della giurisdizione da parte della magistratura e dell’avvocatura, nel reciproco riconoscimento dei rispettivi ruoli e funzioni, ne rafforzerebbe l’indipendenza rispetto al potere politico (l’una sinergicamente custode e garante dell’indipendenza dell’altra), ne accrescerebbe l’autorevolezza e il prestigio nella società.

Senza dimenticare quanto affermava Piero Calamandrei (nella prefazione alla seconda edizione del suo “Elogio dei giudici scritto da un avvocato”) secondo cui: “Qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita, come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria, la inesorabile complementarità, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni”.

Quindi una riforma che coinvolga tutti gli interpreti, più propositiva che limitativa, sarebbe auspicabile. Meglio, è chiaro, dell’affastellamento dei punti proposti dal PD.

B- I punti 4 e 5 “Estensione ADR” e “Più conciliazioni davanti al giudice” , riassumibili in uno solo, danno l’immagine di un PD che vuole una “Giustizia più veloce” , come recita appunto il titolo del programma.

Peccato che l’intento di rafforzamento di strumenti alternativi al sistema giurisdizionale cozza con la realtà: la maggior parte delle mediazioni falliscono ancor prima di iniziare (la statistica ministeriale lo prova), riducendosi solo ad un costo in più utile a disincentivare chi vuole realmente giustizia.

Tutto ciò in un contesto dove lo Stato centrale ha di fatto mostrato di essere incapace di provvedere alla giustizia dei cittadini ma che, purtroppo, formalmente non l’ha ancora ammesso.

C- I punti dal 6 al 9 (“Attuare riforma del processo penale” – “Riti alternativi più convenienti” – “Digitalizzazione penale” – “Attuare riforma carceri” ), titoli generici e solo programmatici, rappresentano tematiche sempre di moda in campagna elettorale, salvo poi essere disattese o dimenticate dopo il voto. La digitalizzazione penale segue peraltro un percorso già avviato nel campo della giustizia civile dove il prossimo governo di turno, anche a tinta PD, non innoverebbe nulla.

D- Da ultimo, ma non per importanza ed anzi, con metodo “nestoriano” posizionato accuratamente alla fine, non può mancare la rituale “Lotta alle mafie” .

Chiamatela clausola di stile, aforisma, motto, citazione etc. Come fai a non voler lottare contro le mafie ? impossibile, appunto. Non puoi non essere d’accordo.

Ebbene noi cittadini, nelle urne, dovremmo esprimerci col voto proprio in tal senso.

Maurizio Storti

 

 

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La solitudine dei duplicati del pst

In Italia quando decidono di fare una riforma, la fanno bene.

Ovvio che scherzo, non vi allarmate.

Prendete il PCT, ovvero il “Processo Civile Telematico”: già il nome è sbagliato. Doveva essere indicato come “Processo Civile con Modalità Telematica”. Altrimenti prima di questa riforma (epocale), in che cosa operavamo ? nel “Processo Civile Stilografico” ?

Prendete ora la più recente riforma nella riforma del PCT. Il DUPLICATO!

Tutti preoccupati a trovare la formula più adatta, con i richiami normativi lunghissimi, anche riportati su (costosi) timbri personalizzati, per attestare la conformità degli atti estratti dal web, e poi ? lavoro vanificato nello scorso fine settimana del 28/29 marzo con l’aggiornamento del “pst.giustizia”. Il ministero della Giustizia, infatti, nel proprio sito (pirata ?) ha introdotto un’opzione che consente di poter scaricare il “duplicato informatico”, ovverosia un vero e proprio originale e non una semplice copia informatica.

Differenza non da poco se poi quel provvedimento scaricato si intende notificare ad altre parti.

Da giovani praticanti si tremava all’idea di arrivare allo studio con la copia per la notifica priva dei timbri di congiunzione, della firma del cancelliere sull’originale o di quella sulla copia per notifica: voleva dire tornare nuovamente in Tribunale, fare altra fila etc.

Oggi non è più così. Gli atti ce li scarichiamo dal web. Bene! Ma quali atti ?

Oggi motivo di dubbio sono le coccardine in basso a destra e la scritta in blu in alto con indicazione del cronologico e degli altri dati del provvedimento. Ci devono stare, oppure no ?

Bè, ci dovranno stare… forse (nel dubbio è meglio che una cosa ci sia rispetto all’ipotesi che possa mancare).

Allora fate una verifica.

Prendete il pc, entrate con la vostra chiavetta nel “pst.giustizia”, scegliete un provvedimento da scaricare dei vostri fascicoli informatici e cliccate sul [+] di lato: si aprirà una finestra con la scelta se scaricare il file come “duplicato” (opzione predefinita, default direbbero gli informatici), ovvero una “copia informatica” e la relativa “impronta” (ma attenzione, elaborata non con l’algoritmo “SHA256”, ma con “MD5” ritenuto dagli esperti già vecchio).

Ebbene, non c’è la coccardina, e manca anche la scritta in blu in alto con il numero del cronologico. Ma è un DUPLICATO! Non c’è dubbio. Ce lo dice il Ministero.

“Ancora con questa coccardina”. Già vi sento mormorare. Per carità, a me non interessa. Sono anch’io convinto che se l’atto è un duplicato e se è stato estratto dal fascicolo informatico non è necessario che venga visualizzata quell’immagine (convenzionale) che nulla ha a che fare con la sottoscrizione digitale effettuata dal Giudice.

Firma del Giudice che peraltro non posso verificare giacché invisibile ai programmi di verifica (il mio è Dike).

Se vado ora su “accessogiustizia”, detto anche “Quadra” di Lextel (programma privato convenzionato con il mio Ordine forense, che per qualche incomprensibile motivo funziona bene anche quando il sito ufficiale del MinGiustizia è fermo) noterete che il medesimo fascicolo informatico da voi prima scelto con il sito del Ministero avrà anche quello il documento che avete già scaricato con l’altro accesso, ma non vi darà l’opzione (quella del pst con il [+]) ma una immagine posta di lato al provvedimento. Cliccandoci sopra, quindi scaricando il file, si salverà il provvedimento sul locale e, per magia, comparirà sia la coccardina e la scritta blu in alto con il cronologico e gli altri dati.

Ma allora il dubbio è lecito: quale dei due file notifico ?

Potrò scegliere Il file estratto dal “pst” del Ministero, provvedimento che è indicato come “duplicato” ma che non ha segni distintivi (coccardina e scritta in blu). Oppure notifico lo stesso file scaricato però da “accessogiustizia”, provvedimento però (a questo punto) in copia conforme per il quale non si ha l’impronta di riferimento, recuperabile con diversi programmi privati esterni.

Ad oggi è così. Ma non è detto che le cose non possono cambiare. In peggio, si intende.

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Hash e impronte, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza

“Hash e impronte, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza”

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Conservazione sostitutiva e documenti fiscali: le nuove regole

Conservazione sostitutiva e documenti fiscali: le nuove regole

Dopo dieci anni, decade il più vecchio dei decreti sulla conservazione dei documenti elettronici. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF del 17 giugno 2014, è stato abrogato il precedente decreto del 23 gennaio 2004. Ci sono quindi nuove regole da rispettare per la conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini fiscali; nuove regole che – fortunatamente – semplificano e razionalizzano gli adempimenti.

TERMINI PER LA CONSERVAZIONE

La novità principale riguarda le tempistiche con cui le fatture, attive e passive, devono essere inviate al sistema di conservazione. Con le precedenti norme, il termine era molto rigido: entro 15 giorni dall’emissione o ricezione del documento. Forse per una generale sfiducia verso tutto ciò che è digitale, il legislatore imponeva, per avere garanzia sulla staticità ed immodificabilità dei documenti privi di supporto cartaceo (ma siamo sicuri che chi stampa le fatture su carta, anche a distanza di settimane…

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La sospensione feriale nasce dalla necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati

Hanno ridotto la sospensione feriale da 46 a 26 giorni (dal 6 al 31 agosto di ogni anno – art. 16, comma 1 del DL 132/14, ma dal 2015 – comma 3).
Sembra si siano lamentati i magistrati, mentre gli avvocati pare non abbiano commentato. In realtà avrebbero dovuto dolersi, almeno stando a sentire la Corte Costituzionale.
L’istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali. Tale scopo va, tuttavia, perseguito senza ledere interessi “preminenti”, nei limiti, cioè, della gerarchia dei beni e valori giuridicamente tutelati; per queste ragioni, come ha sottolineato la sentenza di questa Corte n. 130 del 1974, il legislatore del 1969, come già quello del 1965, non potendo sacrificare allo scopo dell’istituto in discussione “le situazioni che avrebbero più gravemente inciso nella sfera dei termini di diritto sostanziale, ha circoscritto l’istituto ai soli termini processuali”, oltre a prevedere le “eccezioni” di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 742 del 1969. L’esigenza di non perseguire “in modo totalitario e incondizionato” lo scopo di concedere agli avvocati e procuratori legali (ed anche alle parti) il necessario riposo feriale ha condotto il legislatore alla “limitazione” qui in discussione e, cioè, alla previsione della sospensione dei soli termini processuali. La categoria “termini processuali” è servita, pertanto, al legislatore per non arrecare pregiudizi, ingiustificati ed “ulteriori”, rispetto a quelli “indispensabili” per il raggiungimento del necessario “riposo feriale”. (SENTENZA 22 MAGGIO 1987-13 LUGLIO 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE)

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D.L. 90/2014 (GU 144/14)

Finalmente è arrivato il tanto sospirato decreto o (deCretino) che, tra l’altro, rinvia con gradualità l’obbligo del deposito telematico e in generale della gestione telematica del processo.

L’analisi sul provvedimento dedicato al PCT lo lascio volentieri ai Colleghi più “Telematici” (e di sicuro più esperti) di me in materia, i quali già tanto hanno scritto e tanto scriveranno sul tema. Sull’argomento mi limito ad apprezzare l’attribuzione del potere di autentica a favore, tra l’altro, degli avvocati (art. 52, co. 1 lett. a). Autentica che riguarda tutti gli atti processuali del PCT, ad esclusione dei provvedimenti “che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice“: tra questi non dovrebbero rientrare le ordinanze di assegnazione di somme di denaro, ove il GE “assegna” le somme e non “autorizza il prelievo”. 

Detto ciò, vorrei evidenziare alcuni aspetti introdotti dal D.L. 90/14 che, giocoforza, vengono rilegati in secondo piano a favore della dirompente introduzione “spacchettata” del PCT.

Inizio con l'”Ufficio del processo”. Dopo le sezioni stralcio e i GOA, riemerge la tecnica dell’ufficio alternativo, quello in fondo al corridoio, seminascosto, con esclusiva competenza per l’arretrato civile, in cui giovani tirocinanti, GOT e “il personale di cancelleria” garantiranno sicuramente la migliore giustizia possibile.

Tralascio l’aumento del contributo unificato (ma se il PCT serve soprattutto ad abbassare i costi del personale, e quindi della giustizia, perché il C.U. aumenta ?), visto che è risaputo che ogni occasione normativa è buona per introdurre l’aumento di turno; passerei invece alle notifiche PEC ex L. 53/94, svincolate dall’autorizzazione del COA di appartenenza e (quindi) dall’obbligo di acquisto del (superfluo, per le notifiche telematiche) registro delle notifiche in proprio, con buona pace di Buffetti.

Vorrei tediarvi (e tediarmi) con la questione del prepensionamento dei magistrati, ma apparirei troppo di parte (ma non indovinerete mai quale), lanciando un dubbio: un Prof. universitario di diritto, ad un recente convegno, si lamentava che, al massimo, avrebbe guadagnato una frazione di quello che guadagnano suoi colleghi magistrati. Ciò in virtù di una norma (che ancora non riesco a trovare) che garantirebbe ai giudici, professori universitari, di guadagnare fino a 4 volte tanto rispetto ai pari grado non togati. Sarà vero ? Mi devo documentare. Sta di fatto che non se parla assolutamente. E la cosa mi insospettisce.

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Cassa Forense: il nuovo regolamento che non piace a nessuno

No, non piace.
Non piace perché sembra finalizzato a rastrellare denaro con la scusa di obbligare a far fare veramente l’avvocato a chi (ad oggi) è solo iscritto all’albo.
Non piace perché favorirebbe l’avvocato, che fino a quel momento non si è mai iscritto alla cassa, garantendogli un trattamento di favore (rispetto a chi ha sempre pagato contributi) per almeno 8 anni.
Non piace perché il trattamento di favore è concreto, ma poi controproducente giacché consentirebbe di vedersi riconosciuto non l’intero anno ai fini previdenziali, ma soltanto sei mesi, per giungere poi ad una miseria di pensione alla conclusione della carriera che, per sommi capi, il 40enne mai iscritto di oggi dovrebbe raggiungere alla veneranda età di 80 anni o poco più.
Non piace a chi ha memoria del furto perpetrato dai cari Colleghi anziani, molti dei quali fino a 50, col vergognoso metodo retributivo, versavano poco o nulla, per poi essere premiati dei migliori 10 degli ultimi 15 anni, portandosi in tasca pensioni esorbitanti rispetto a quanto in concreto versato.
Non piace. No, non mi piace.

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Toga sì, toga no. Ma non scelgono gli avvocati

Sono più di 10 anni che, tra le diverse Autorità Giudiziarie, presenzio anche in Corte d’Appello, sezione Lavoro, a Roma.
In C.d.A. le udienze erano veramente lunghe, delle udienze fiume. Quasi 300 cause al giorno, con inizio alle 9:30 (se non più tardi) per finire ben oltre le 17:00.
E in tutti questi anni non è mai servita la toga (la stessa che, in quella stessa sede, mi misi per la prima volta tanti anni fa per recitare il giuramento di fronte al Presidente di turno; impegno che oggi, a seguito della riforma della legge professionale, si pronuncia al C.O.A. di riferimento).
La ragione appariva evidente.
Con tutte quella cause nel ruolo, doversi soffermare per pretendere che l’avvocato (magari sostituto del dominus) si infilasse la toga, o la chiedesse al collega vicino, o addirittura, se sprovvisti i colleghi, andasse ad “affittarla” al vicino Tribunale penale (€ 3,00) o alla C.d.A. Civile (€ 5,00), avrebbe compromesso la durata dell’intera udienza. I Giudici della Corte non lo potevano permettere. L’eventuale ritardo si sarebbe riverberato sul loro lavoro.
La dignità (se così la vogliamo mettere) dell’avvocato nell’indossare la toga si sviliva di fronte all’interesse personale di coloro nei cui confronti (anche per rispetto) quello stesso indumento doveva essere indossato.
Oggi qualcosa è cambiato.
La Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro, “ricorda” agli avvocati che DEVONO indossare la toga.
Ottimo. Perché però questa radicale inversione di tendenza ?
I motivi dovremmo chiederli ai Giudici, e li possiamo solo ipotizzare. Magari sbagliando.
Anche a pensar male qualche volta ci si indovina.
Se fino alle recenti riforme (filtro in appello, inappellabilità di specifiche cause, aumenti dei C.U. in appello etc) i ruoli erano pieni fino all’inverosimile, oggi notiamo che le udienze non finiscono più alle 17:00, ma molto prima. Ogni collegio (a Roma sono addirittura 5) ha meno lavoro e, forse, può oggi pretendere quella formalità fino a ieri messa volutamente in secondo piano.
Noi avvocati siamo orgogliosi di poter indossare nuovamente la toga.
Mi pongo allora questo quesito: prima del decreto del Presidente della Corte d’Appello che ci ricorda oggi di dover indossare la toga, agli avvocati era vietato indossarla ?

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Caccia al fascicolo. Lo sport (meno) preferito dagli avvocati

È uno sport in voga tra gli avvocati (obtorto collo) negli ultimi anni . Si pratica nei Tribunali, specie quelli più grandi e ultimamente, con la nuova geografia giudiziaria, sta prendendo sempre più piede.
Le regole sono semplici: il povero fascicolo d’ufficio (che si estinguerà definitivamente il prossimo giugno 2014) deve cercare di nascondersi e non farsi trovare dagli avvocati, i quali hanno la pretesa di avanzare diritti nei suoi confronti.
Ha molti luoghi, in Tribunale, per nascondersi: sotto le scale, in oscure stanze, su carrelli in attesa di essere lavorato. Ma non solo. A volte viene pure portato via da valorosi aiutanti, destinato in locali distanti e sconosciuti.
Ma l’aiuto maggiore, spesso, viene dato dai cancellieri, veri e propri folletti tutto (non) fare, che li gestiscono.
Questa mattina mi sono purtroppo “divertito” in questo sport.
Nel mese di settembre avevo fatto una rinuncia ad una esecuzione, presentata all’ufficio iscrizioni (dove il fascicolo si era inizialmente nascosto) depositando congiuntamente l’istanza di ritiro del titolo per procedere ad una diversa esecuzione.
In questo caso doveva servire l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, quindi il furbo fascicolo veniva trasportato in cancelleria. Ma non da subito. È stato necessario un mio sollecito alla cancelliera la quale l’ha poi richiesto.
Ad oggi sono passati due mesi dall’istanza di settembre.
Non vedendo nulla dai terminali allo studio (si doveva visualizzare l’autorizzazione del GE al ritiro), mi sono recato nuovamente in cancelleria. Il tremendo e sfuggente fascicolo, però, non era più lì, ma era stato restituito ai piani interrati, questa volta in archivio.
La ragione ?
Dal mese di ottobre (quindi dopo la mia istanza) una circolare del simpatico Tribunale ha previsto l’automatica restituzione del titolo originale, senza passare per il Giudice, nel caso di estinzione per rinuncia.
Ma nessuno mi ha avvertito, e nessuna comunicazione affissa fuori dalla cancelleria.
Questo fascicolo si è dimostrato furbo come una volpe.

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Inibitoria concessa su reclamo al provvedimento del Giudice Tutelare

Eccezionale provvedimento del Tribunale di Roma.

La 1^ sezione civile, sul reclamo proposto contro il provvedimento del G.T., ha accolto l’inibitoria proposta.

Il Tribunale, in composizione collegiale, ha disposto infatti che “in via interinale l’amministrata non sia spostata dall’attuale struttura che la ospita“. 

Il fatto. Il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma aveva deciso la sostituzione dell’ADS (amministratore di sostegno). Il nuovo amministratore aveva già provveduto ad attivarsi per spostare l’amministrata, ricoverata presso una RSA, fuori Roma, nella propria residenza. La Struttura sanitaria, altamente specializzata, non potendosi inizialmente rifiutare di assecondare l’ipotesi di trasferimento poiché programmata con l’intervento di autoambulanza e di medico a bordo, ha potuto respingere, all’ultimo momento, la pretesa a seguito dell’inibitoria concessa, immediatamente inviata al direttore della RSA.

Ad oggi non era mai stata accolta l’inibitoria avverso un provvedimento del Giudice Tutelare. Così ci fanno sapere dalla 1^ sezione civile del Tribunale di Roma.

Immagine

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